(massima n. 1)
L'opposizione con la quale l'esecutato deduca la nullitą del pignoramento perché eseguito prima del decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, essendo stata illegittimamente richiesta dal creditore procedente l'autorizzazione di cui all'art. 482 c.p.c., nonché per la mancata certificazione di conformitą del decreto di concessione di tale autorizzazione trascritto in calce alla copia notificata, attenendo al quo modo e non all'an dell'esecuzione, integra una opposizione agli atti esecutivi in ordine alla quale la competenza spetta al pretore, ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c.