(massima n. 1)
Al di fuori dell'ipotesi di congiunta impugnazione delle sentenze di merito e di revocazione od anche il regolamento preventivo di giurisdizione relativo a procedimenti connessi e tra le stesse parti, č inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto da soggetti diversi, contro sentenze diverse pronunciate dal giudice del merito in separati procedimenti, anche nel caso di controversie di lavoro (per le quali il disposto dell'art. 151 disp. att. c.p.c. stabilisce l'obbligatorietą della riunione in caso di procedimenti connessi), atteso che solo all'atto dell'introduzione del giudizio č consentito a pił parti di riunirsi per l'esercizio congiunto di azioni collegate dalla connessione degli oggetti o dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere, mentre nel prosieguo del giudizio la facoltą o l'obbligo, di riunire i procedimenti riguarda soltanto il giudice.