Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3085 del 9 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla sentenza d'appello, la motivazione per relationem concreta una carenza di motivazione solo quando consista in un mero rinvio che si esaurisca in una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo ed č invece legittima ogni qualvolta il giudice di appello, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali in tutto od in parte dell'altra motivazione, mostri non soltanto di averla fatta propria, ma anche di averla posta in correlazione con le censure contro di essa proposte, adempiendo cosė al suo obbligo istituzionale di revisione e consentendo il controllo logico e giuridico della decisione adottata.

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