(massima n. 1)
Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile č stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo, senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) giā opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all'aggiudicatario cui l'immobile č stato trasferito iussu iudicis. (Nella specie, l'esecutato era nel possesso dell'immobile oggetto dell'espropriazione in forza di un preliminare di compravendita dal quale, a seguito di fallimento del promissario alienante, la curatela aveva dichiarato di recedere, ai sensi dell'art. 72 della l. fall. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha reputato che il predetto non era titolare di una situazione di diritto soggettivo, bensė di mero fatto).