(massima n. 1)
Il giudice d'appello è tenuto a motivare in ordine alle singole censure mosse alla sentenza di primo grado, a meno che queste ultime consistano – non già in specifici rilievi alle argomentazioni del primo giudice – bensì nella generica doglianza che tale giudice abbia disatteso tutte quelle considerazioni già svolte in primo grado: evenienza questa che autorizza il giudice d'appello a motivare per relationem ribadendo le argomentazioni del primo giudice per affermarne la correttezza.