Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2767 del 18 aprile 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello è tenuto a motivare in ordine alle singole censure mosse alla sentenza di primo grado, a meno che queste ultime consistano – non già in specifici rilievi alle argomentazioni del primo giudice – bensì nella generica doglianza che tale giudice abbia disatteso tutte quelle considerazioni già svolte in primo grado: evenienza questa che autorizza il giudice d'appello a motivare per relationem ribadendo le argomentazioni del primo giudice per affermarne la correttezza.

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