(massima n. 1)
La violazione o falsa applicazione delle norme degli statuti degli enti pubblici non č deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. atteso che tali norme esauriscono la loro efficacia ed operativitā nell'ambito dell'attivitā interna degli enti medesimi e quindi non possono assumere valore e forza cogente di norme di diritto, anche se costituiscono emanazione diretta della volontā dello Stato, che, nella formazione di tali enti, provvede a disciplinare finalitā, organizzazione e forme d'attivitā; č invece deducibile soltanto la violazione o falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione delle norme suddette, oltre che il vizio di motivazione a norma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.