(massima n. 1)
Il difetto di motivazione della sentenza puō formare oggetto di ricorso per cassazione solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, in relazione alle quali il sindacato di legittimitā si esaurisce nel controllo della conformitā a diritto della pronuncia impugnata. Infatti, se tale pronuncia č giuridicamente esatta, l'erronea o carente motivazione in diritto č modificata o integrata dalla Corte di cassazione in applicazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., mentre, se č inesatta, essa deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, indipendentemente dalla motivazione che della decisione errata abbia dato il giudice del merito.