Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1760 del 14 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di motivazione della sentenza puō formare oggetto di ricorso per cassazione solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto e la soluzione di questioni giuridiche, in relazione alle quali il sindacato di legittimitā si esaurisce nel controllo della conformitā a diritto della pronuncia impugnata. Infatti, se tale pronuncia č giuridicamente esatta, l'erronea o carente motivazione in diritto č modificata o integrata dalla Corte di cassazione in applicazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., mentre, se č inesatta, essa deve essere cassata per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, indipendentemente dalla motivazione che della decisione errata abbia dato il giudice del merito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.