(massima n. 1)
Le ammissioni del procuratore contenute negli scritti difensivi costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento, con la conseguenza che l'omesso esame di tali ammissioni, equivalendo a un implicito disconoscimento della loro rilevanza e attendibilità, non può dare luogo al vizio di difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.