(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 428, primo comma, c.p.c., l'incompetenza territoriale del giudice del lavoro può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. — da identificare nell'udienza utile per il processo in ordine cronologico tenuta effettivamente per prima — e, pertanto, il giudice davanti al quale sia riassunta la causa, a seguito di declinatoria della propria competenza da parte del giudice adito, non può rilevare la propria incompetenza, richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza, dopo l'udienza di discussione.