(massima n. 1)
Nel nuovo rito del lavoro applicabile anche alle controversie in materia di recesso da contratto di locazione la nullitą derivante dalla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione in una data non anteriore di 30 giorni da quella di tale udienza resta sanata dalla costituzione del convenuto ovvero davanti al conciliatore, ove le parti, a norma dell'art. 82 c.p.c., possono stare in giudizio personalmente dalla comparizione personale del convenuto medesimo.