(massima n. 1)
Nel caso in cui, al termine dell'udienza di discussione, il pretore, in funzione di giudice del lavoro, si riservi la decisione della causa e successivamente, con un'ordinanza fuori udienza, rimetta la causa stessa ad una nuova udienza di discussione, pronunciando in tale sede la sentenza con la lettura del relativo dispositivo, l'irregolare utilizzazione dell'istituto della «riserva» (art. 186 c.p.c.) – incompatibile con il principio di concentrazione caratterizzante il rito del lavoro – e la fissazione di un'udienza di mero rinvio – in violazione del divieto, privo di sanzione processuale, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 420 c.p.c. – non sono causa di nullità del procedimento e della sentenza, comportando soltanto un rallentamento dei tempi del processo.