Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6550 del 20 dicembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La contraddittorietą della motivazione, ravvisabile nell'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte dal giudice del merito, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, non ricorre quando ad argomentazioni sufficienti a sorreggere il decisum ne seguano altre ad abundantiam, svolte in linea subordinata e concessiva, in base a presupposti antitetici rispetto a quelli utilizzati con la motivazione precedente.

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