(massima n. 1)
La contraddittorietą della motivazione, ravvisabile nell'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte dal giudice del merito, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, non ricorre quando ad argomentazioni sufficienti a sorreggere il decisum ne seguano altre ad abundantiam, svolte in linea subordinata e concessiva, in base a presupposti antitetici rispetto a quelli utilizzati con la motivazione precedente.