(massima n. 1)
L'opposizione del debitore esecutato al pignoramento per la illegittimitā della concessa autorizzazione a procedere in executivis con dispensa dal termine di cui all'art. 482 c.p.c., stante l'insussistenza di pericolo nel ritardo, nonché per l'incapacitā del creditore a procedere ad una valida azione esecutiva, a causa delle sue menomate condizioni psichiche, mentre integra una opposizione agli atti esecutivi (rimessa ex art. 617 c.p.c. alla competenza del giudice dell'esecuzione) quanto al primo motivo, configura opposizione all'esecuzione (rimessa alla competenza del giudice determinato ex artt. 615 e 616 c.p.c.) quanto al secondo motivo con cui č contestata la capacitā processuale del creditore precedente.