(massima n. 1)
In sede di adeguamento del debito risarcitorio ai valori in atto della moneta, il giudice del merito non č tenuto a fornire una specifica motivazione, qualora fissi la percentuale di rivalutazione in conformitā degli indici sul costo della vita e sul livello dei prezzi, elaborati e pubblicati dall'Istat, i quali configurano fatti notori.