(massima n. 1)
Nel caso in cui, in sede di liquidazione equitativa del debito risarcitorio, il giudice del merito abbia determinato la svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorrente tra il fatto illecito e la decisione facendo riferimento orientativo ad indici ufficiali Istat non allegati e documentati nel processo, il divario tra i coefficienti di deprezzamento applicati in concreto e i dati forniti da detti indici č censurabile in sede di legittimitā solo se assuma proporzioni tali da urtare contro le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.