(massima n. 1)
Il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., postula in ogni caso la formulazione di un apprezzamento da parte del giudice del merito, nel senso che questi, percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui č stato prospettato dalla parte o risulta in atti (nell'ipotesi di rilevabilitā di ufficio), abbia omesso di valutarlo (l'omissione si risolve, in tal caso, in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso) ovvero lo abbia valutato in maniera insufficiente o illogica; qualora l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtā, nel senso che il giudice ritenga per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, č invece configurabile un errore di fatto, deducibile esclusivamente con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.