(massima n. 1)
L'opposizione a decreto ingiuntivo, ove si tratti di crediti basati su alcuno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., sub art. 1 della L. 11 agosto 1973, n. 533, deve essere proposta in conformità delle norme introdotte da tale legge, e cioè con ricorso depositato in cancelleria (art. 415 c.p.c., nuovo testo) entro il termine di venti giorni dalla notificazione dello stesso decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.), dovendosi per procedimento ordinario di opposizione (art. 645, comma secondo, c.p.c.) intendere quello proprio afferente ai rapporti per i quali il procedimento monitorio è stato instaurato. Pertanto, la opposizione proposta con atto di citazione notificato entro il detto termine ma depositato successivamente è da considerare tardiva e tale decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (anche per la prima volta in sede di legittimità), non rilevando né l'attività compiuta dalla controparte, giacché la sanatoria prevista dall'art. 156, terzo comma, c.p.c. non si estende alle decadenze per inosservanza di termini perentori, né il provvedimento del giudice che, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale.