(massima n. 1)
Accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto tale declaratoria non vale a determinare la contumacia, che deriva invece dalla mancata costituzione della parte ritualmente evocata in giudizio, ma ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, ad opera del giudice, circa la notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa.