(massima n. 1)
Qualora la parte abbia allegato e documentato, mediante idonea certificazione, la percentuale di incidenza della svalutazione monetaria sul proprio credito di valore in un determinato periodo, il giudice del merito č tenuto a valutarla, non potendo altrimenti determinare in una misura diversa l'entitā della perdita del potere di acquisto della moneta, senza incorrere nel vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte.