(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il pretore adito con procedimento di convalida di sfratto per morositą (art. 658 c.p.c.) dichiari l'estinzione del giudizio per avere l'intimato sanata la morositą, senza disporre in presenza della domanda di rilascio del locatore la prosecuzione del giudizio stesso con il rito ordinario, ha natura di sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame senza che ne sia possibile la riassunzione davanti allo stesso pretore, avendo l'estinzione fatto venir meno gli effetti processuali e sostanziali della domanda.