(massima n. 1)
Nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, la ordinanza di aggiudicazione, resa in esito alla vendita con incanto, non determina il trasferimento del diritto di proprietà sul bene pignorato in favore dell'aggiudicatario, rendendosi a tal fine necessaria l'emissione del decreto contemplato dall'art. 586 c.p.c. Pertanto, quando tale decreto manchi, ovvero sia affetto da vizi che non ne comportino soltanto nullità (deducibile con opposizione agli atti esecutivi), bensì giuridica inesistenza, come nel caso di difetto della sottoscrizione del giudice (requisito essenziale, il quale non può trovare equipollente nella firma del cancelliere), deve riconoscersi al debitore, tuttora proprietario dell'immobile, la facoltà di proporre domanda di rivendicazione nei confronti dell'aggiudicatario che di quel bene ha il possesso senza titolo. Questo principio non resta escluso dal fatto che il processo esecutivo sia ancora in corso, ancorché in stato di quiescenza, trattandosi di circostanza che non interferisce sulla legittimazione del debitore alla suddetta rivendicazione, e che può spiegare rilievo solo al diverso fine di un'eventuale riattivazione del processo stesso su iniziativa dell'aggiudicatario (ove ancora consentita), per ottenere un provvedimento ex art. 586 c.p.c. che produca a suo favore il trasferimento del bene.