Cassazione civileSez. Lavorosentenza n. 755del 8 febbraio 1982
(1 massima)
(massima n. 1)
L'illiceitą del motivo, che sia stato il solo a determinare la volontą della parte, comporta, ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., la nullitą del negozio unilaterale causale.