(massima n. 1)
L'ordinanza di assegnazione del credito emanata in presenza della dichiarazione positiva del terzo, rappresenta l'atto giurisdizionale conclusivo del processo esecutivo con l'effetto del trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore, e di conseguenza non č reclamabile al giudice dell'esecuzione, né revocabile da questo, restando soggetta soltanto all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617, secondo comma, c.p.c.