(massima n. 1)
Il ricorso avverso una sentenza della Corte di cassazione è inammissibile, tanto se sia da qualificarsi come impugnazione, essendo un siffatto rimedio estraneo all'ordinamento processuale, quanto se debba essere inteso come quaerela nullitatis contro una pronuncia passata in giudicato, poiché una tale azione, ove ne concorrano i presupposti (radicale difformità del provvedimento giurisdizionale rispetto al suo schema legale, implicante una mera apparenza estrinseca di sentenza), si traduce in un'autonoma domanda da proporre davanti al giudice competente in primo grado.