(massima n. 1)
Con riguardo ai danni derivanti dal crollo di un solaio divisorio fra due appartamenti, l'applicabilitą degli artt. 2051 e 2053 c.c., con conseguente presunzione di corresponsabilitą sia del proprietario dell'immobile sovrastante sia di quello dell'immobile sottostante, non introduce deroghe ai principi generali in tema di nesso di causalitą e di concorso di cause, sicché la responsabilitą dell'uno deve essere esclusa quando egli fornisca la prova che il danno sia stato determinato, con autonoma efficienza causale, dal fatto imputabile all'altro (nella specie, il proprietario dell'appartamento sovrastante, essendo il solaio caduto per infiltrazioni di acqua provenienti dagli scarichi del suo immobile).