(massima n. 1)
La valutazione del giudice del merito circa l'irrilevanza o la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di una norma non può costituire motivo di ricorso per cassazione, ove in sede di legittimità non siano riproposte — anche implicitamente — le questioni sostanziali o processuali alle quali quella di costituzionalità si riferisca.