(massima n. 1)
Qualora gli eredi del sottoscrittore di una scrittura privata, a fronte della produzione del documento in copia, esprimano la dichiarazione di «non conoscere» la sottoscrizione in uno alla contestazione della conformità della copia all'originale, del quale chiedano l'allegazione, la suddetta dichiarazione perde efficacia dopo che la controparte abbia provveduto a sostituire la copia con l'originale, con la conseguenza che la scrittura si ha per riconosciuta ove manchi una nuova dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza della sottoscrizione riferita a tale originale.