(massima n. 1)
Sia il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. (nella specie, di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro) che č revocabile, da parte dello stesso giudice che l'ha emesso, prima della definizione del giudizio di merito, per l'accertato venir meno di tutti o di alcuni degli elementi sui quali il rimedio cautelare si fondava sia il successivo provvedimento che ne dispone la revoca non hanno contenuto decisorio e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per cassazione.