(massima n. 1)
La misura della svalutazione monetaria costituisce nozione di fatto rientrante nella comune esperienza, e, pertanto, la relativa determinazione attiene all'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito il quale, nell'avvalersene, non è tenuto a indicare gli elementi sui quali la determinazione stessa si fonda, riferendosi questa a un fatto notorio che può essere posto a fondamento della decisione senza bisogno di prova e senza che la sua valutazione sia censurabile in cassazione.