(massima n. 1)
Per contrastare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute in una scrittura privata, della quale sia stata riconosciuta la sottoscrizione, deducendosi tuttavia l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, la querela di falso è necessaria solo se il riempimento sia avvenuto absque pactis, cioè senza che il suo autore sia stato a ciò autorizzato con previo patto di riempimento, mentre è da escluderne l'esperibilità ove si tratti di riempimento contra pacta, cioè in modo non ge a quello consentito al suo autore da una convenzione precedentemente intervenuta con il sottoscrittore. Ciò in quanto, nel primo caso, investendo la interpolazione del testo il modo di essere oggettivo dell'atto, si tratta di far cadere il collegamento che la sottoscrizione stabilisce rispetto alla dichiarazione, quanto alla provenienza di essa dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, la divergenza fra ciò che si voleva fosse dichiarato e ciò che in concreto la dichiarazione esprime, presentandosi come una disfunzione interna al procedimento di formazione della dichiarazione, potrà essere fatta valere nei limiti e secondo i profili di rilevanza che l'ordinamento riconosce, ma senza che venga in discussione la provenienza oggettiva della dichiarazione dal soggetto, che ha prescelto quel mezzo per esternarla.