(massima n. 1)
In tema di esecuzione di obbligo di fare ed in ispecie di esecuzione di lavori di demolizione di un edificio, la deduzione relativa all'assenza dell'ufficiale giudiziario cui incombe l'obbligo di presiedere ed all'omessa predisposizione delle protezioni prescritte dalla legislazione antinfortunistica, integra una opposizione agli atti esecutivi, contestandosi la regolaritą formale di atti della procedura esecutiva, con la conseguenza che la relativa controversia resta devoluta ratione materiae al pretore quale giudice dell'esecuzione.