(massima n. 1)
Ai fini della riconducibilitą del rapporto d'opera professionale nell'ambito dell'art. 409 n. 3 c.p.c., con la conseguente competenza del pretore come giudice del lavoro in ordine alle controversie relative, il requisito della continuitą, previsto dalle citate norme, non va inteso in senso meramente cronologico, dato che singoli incarichi professionali, anche se importanti e prolungati nel tempo, non possono realizzare le condizioni stabilite da detta disposizione, ma va ravvisato soltanto allorché si sia in presenza di un rapporto di durata, come quello implicante, in virtł di una convenzione normativa, attivitą di collaborazione per un certo periodo di tempo e numero indeterminato di prestazioni professionali in base alle direttive di un soggetto che organizza e coordina, per finalitą istituzionali di pił ampia portata, le prestazioni di vari collaboratori autonomi, assumendo nei loro riguardi una posizione di preminenza economica, paragonabile a quella del datore di lavoro.