(massima n. 1)
La prova dell'esistenza del danno patrimoniale, al fine di poterlo fare oggetto di liquidazione equitativa, può essere conseguita con tutti i mezzi di prova ammessi nel nostro ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici previste negli artt. 2727 e 2729 c.c., in quanto la legge consente che l'esistenza del danno possa essere presunta e che la sua quantificazione possa essere poi operata approssimativamente per ristorare, secondo equità, la vittima del danno che, pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provarne il preciso ammontare.