(massima n. 1)
Gli scritti provenienti da terzi, pur avendo solo valore indiziario, possono fornire argomento di convincimento ed essere utilizzati a fondamento della decisione quando la loro credibilitą ed attendibilitą risulti confortata dal difetto di contestazione della parte contro la quale siano stati prodotti o dal concorso di altri elementi di giudizio, anche in relazione a particolari circostanze che possono fornire a quegli scritti specifico significato e rilevanza.