(massima n. 1)
Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all'altro contraente o ad un terzo. (Nella specie, il Supremo Collegio, enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto l'esistenza di un negozio fiduciario, senza accertare l'esistenza del collegamento tra i due negozi, dei quali quello di carattere interno era risultato posteriore all'altro).