(massima n. 1)
L'esercizio, da parte della Corte di cassazione, del potere di correggere la motivazione (art. 384, secondo comma, c.p.c.) può essere invocato dalla parte vittoriosa senza necessità di proposizione del ricorso incidentale, ma non è ammissibile, in mancanza di tale impugnazione, nel caso in cui la correzione implicherebbe la sostituzione del principio di diritto che sorregge la motivazione della sentenza impugnata con altro principio già disatteso dalla medesima.