(massima n. 1)
Nel caso di infortunio sul lavoro, anche in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (art. 1223 c.c.), l'obbligo risarcitorio del datore di lavoro responsabile è limitato, ai sensi dell'art. 10, settimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla parte di danno «che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e ss.», sicché, ove trattisi di infortunio mortale, la relativa quantificazione va compiuta deducendo l'indennità liquidata una tantum dall'Inail, a norma dell'art. 85 del citato decreto, in favore dei superstiti del lavoratore.