(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione proposto dal sindaco, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta comunale, è inammissibile qualora non venga prodotta, prima dell'inizio della discussione, la deliberazione di ratifica del consiglio comunale, e tale inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio, attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale.