(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione deve consentire di per sé, in modo autonomo e senza sussidio di diversa fonte, la immediata, pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere, e perciò deve contenere, a pena di inammissibilità, non soltanto la indicazione della statuizione di cui si chiede la cassazione, ma anche la precisa, seppur sintetica, esposizione delle ragioni addotte a censura di quella statuizione ed a sostegno della richiesta di un diverso giudizio. Né il suddetto onere può ritenersi assolto mediante la memoria successivamente presentata a norma dell'art. 378 c.p.c., la quale ha l'esclusiva funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati dal ricorso, e non può valere, quindi, a supplire le insufficienze dello stesso.