(massima n. 1)
Nel procedimento possessorio, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, si applica soltanto alla fase sommaria, caratterizzata dall'urgenza, e non anche alla successiva fase di merito, che si svolge con le forme ed il rito del giudizio ordinario ed in cui la situazione di urgenza, per definizione, è cessata, sicché tale sospensione non si applica al termine per impugnare la sentenza conclusiva di quest'ultima fase.