(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio, che č giudizio a cognizione limitata il cui thema decidendum č insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di cassazione che lo dispone, non č consentito l'intervento di terzi in causa che comporterebbe l'inammissibile introduzione di una nuova ed autonoma situazione di diritto o di interesse con la domanda della tutela relativa.