(massima n. 1)
Il termine di sessanta giorni (elevato ad ottanta per le notifiche da effettuarsi all'estero), che, nel procedimento per le controversie individuali di lavoro deve intercorrere ai sensi del terzo e dell'ultimo comma dell'art. 415 c.p.c., tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione, č un termine massimo e non minimo, qual č invece quello di trenta giorni (quaranta nel caso di notifiche da effettuarsi all'estero), che, ai sensi del quinto e dell'ultimo comma dello stesso articolo, deve intercorrere tra la notifica del ricorso e del decreto e l'udienza predetta e che č volto ad assicurare al convenuto un adeguato spatium deliberandi.