(massima n. 1)
A norma dell'art. 111 c.p.c. — che concerne non la capacità di agire applicata al processo (legittimatio ad processum), bensì la titolarità attiva e passiva dell'azione (legittimatio ad causam) — l'alienazione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non fa venir meno l'interesse ad agire o a ricorrere in capo all'originario attore, onde il rapporto processuale prosegue tra le parti originarie. Nell'ipotesi di successione a titolo particolare, per atto tra vivi, nel rapporto controverso, qualora il successore, anziché essere chiamato, ai sensi del terzo comma dell'art. 111 c.p.c., nel processo già in corso, sia convenuto in un nuovo giudizio avente ad oggetto domande già proposte nei confronti del dante causa, il giudice investito dei due procedimenti deve disporne la riunione ai sensi dell'art. 273 c.p.c., in tal modo realizzandosi quella trattazione unitaria che si sarebbe ottenuta con la chiamata in causa ai sensi della prima di dette disposizioni.