(massima n. 1)
Il principio, secondo il quale il ricorso per cassazione, diretto a denunciare errores in procedendo, è inammissibile, per il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369 ultimo comma c.p.c., ove dagli atti non sia consentito riscontrare l'eventuale ricorrenza di detti errori, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso pronuncia del consiglio nazionale dei geometri in materia di cancellazione dall'albo professionale.