(massima n. 1)
La notificazione della decisione del Consiglio di Stato, quale atto idoneo a far decorrere il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 362 c.p.c. per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, resta sottratta alle disposizioni del codice di rito, e va effettuata secondo le modalitą fissate dalle norme che regolano il procedimento davanti al consiglio medesimo. Tale notificazione, pertanto, ove riguardi parte diversa dalle amministrazioni statali e regionali (nei cui confronti operano le disposizioni degli artt. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260 e 10 della L. 3 aprile 1970, n. 103), va eseguita presso la parte direttamente, ancorché essa abbia eletto domicilio presso il difensore, in applicazione dell'art. 87 secondo comma del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.