(massima n. 1)
Poiché il provvedimento d'urgenza è inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale esso è pronunciato e rispetto a cui ha funzione strumentale, la sua esecuzione appartiene al giudice che lo ha emesso, onde garantire il conseguimento delle finalità del provvedimento stesso in relazione alle esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato. Conseguentemente, qualora sia stato emesso provvedimento ex art. 700 c.p.c. da parte del presidente della sezione specializzata agraria presso il tribunale, l'esecuzione di esso – e le relative opposizioni – vanno proposte davanti a detto giudice specializzato e non davanti al pretore, ancorché si tratti di esecuzione per consegna o rilascio.