(massima n. 1)
La notificazione č valida anche se la relativa data sia nella relata indicata con un timbro, invece che essere scritta dall'ufficiale giudiziario di suo pugno, in quanto tale ipotesi non č prevista tra i casi di nullitā della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., mentre il precedente art. 148 limita l'autografia della relata alla sottoscrizione da parte dell'ufficiale giudiziario e non l'estende pure alla data.