(massima n. 1)
Il giudice che dia per certa una circostanza di fatto mai addotta dalle parti, ed anzi contraddetta dalle loro univoche ammissioni, incorre in un error in procedendo, consistente in un vero e proprio travalicamento dei limiti del giudizio, il cui thema decidendum risulta necessariamente circoscritto, in virtł del principio dispositivo, al materiale assertivo acquisito.