(massima n. 1)
Qualora la citazione sia stata regolarmente notificata, la mancata costituzione del convenuto dà luogo alla dichiarazione della sua contumacia, non impedita né dal fatto che la data dell'udienza indicata in citazione sia diversa da quella risultante dalla nota di iscrizione a ruolo, posto che il vizio di questo atto non può essere rilevato per l'avvenuto raggiungimento del suo scopo, e cioè della concreta acquisizione degli atti di causa dall'ufficio del giudice adito, né dalla circostanza che la causa, da un'udienza anteriore a quella stabilita in citazione, erroneamente fissata per inesatta indicazione nella nota di iscrizione a ruolo, sia stata rinviata d'ufficio, non essendo stata tenuta tale udienza, ad altra, successiva a quella prevista nell'atto introduttivo, in quanto rappresenta onere del convenuto, che non provveda egli stesso all'iscrizione a ruolo, accertarsi della sorte della causa e non è a lui dovuta, se non costituito in giudizio, alcuna comunicazione, di ufficio o di parte, di eventi o provvedimenti capaci di influire sul corso del procedimento (artt. 168 bis c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c.).