(massima n. 1)
Il negozio di accertamento — pur non determinando il trasferimento di beni o di diritti, e pur non costituendo fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti — può tuttavia rendere definitive ed immutabili, nel senso e nei limiti contemplati dallo specifico atto di volontà, situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, con il vincolare il soggetto dichiarante, e i soggetti interessati che abbiano manifestato la volontà di avvalersene, ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti che risultano dall'accertamento, e col precludere loro ogni pretesa, ragione od azione in contrasto con esso, producendo, in ordine al rapporto preesistente da accertare, quando ciò sia possibile, gli stessi effetti che derivano, in virtù del giudicato, dall'accertamento effettuato ope iudicis. Ne consegue che la situazione preesistente, alla quale la fattispecie accertativa è raccordata da un intimo nesso di collegamento, trova la propria regolamentazione nella fonte originaria, nei limiti del contenuto e con l'area di efficacia delineati dalla fonte nuova, la quale si giustappone alla prima senza estinguerla.